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L'Eccessiva durata del Processo Penale in Italia: Ragioni Costi, Rimedi.

Tavola rotonda organizzata dalla Camera Penale di Avellino e dall' Ordine degli Avvocati della Provincia di Avellino

Ripartire da una riorganizzazione funzionale degli uffici giudiziari che sia frutto di un dialogo costruttivo tra le parti. E’ questa la priorità riconosciuta in maniera quasi unanime dai relatori intervenuti nel corso della tavola rotonda svoltasi presso l’Auditorium della Banca della Campania di Avellino.

Un parterre composto da magistrati, avvocati ed operatori del settore ha ascoltato con attenzione le dissertazioni sull’argomento di alcuni tra i principali attori della scena giudiziaria locale e nazionale.

Tra gli argomenti trattati nel corso del pomeriggio, il rapporto tra la durata del processo e l’esistenza nell’ordinamento giudiziario italiano di tre gradi di giudizio nonché il legame tra l’istituto della prescrizione e la lunghezza dei processi.

In sala erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Avellino, Giuseppe Galasso, il questore di Avellino, Antonio De Iesu, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Gianmarco Sottili, e il Procuratore della Repubblica di Avellino, Mario Aristide Romano.

Sintesi degli interventi (curati dalla camera penale Irpina)

Con l’introduzione curata dall’Avv. Augusta Dell’Erario e i saluti dell’Avv. Edoardo Volino, venerdì 23 maggio u.s. si dava inizio ai lavori del Convegno sul tema “ L’eccessiva durata del processo penale: ragioni, costi, rimedi” organizzato dalla Camera Penale Irpina e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino.

La tavola rotonda si è  rivelata un’importante occasione di confronto tra gli illustri ospiti presenti, ciascuno dei quali ha fornito una personale chiave di lettura di quello che è stato definito dall’Avv. Dell’Erario “uno dei mali della  giustizia italiana ovvero l’eccessiva durata del processo penale”.

Il primo intervento è stato affidato al Prof.Avv. Alfonso M. Stile la cui relazione ha preso le mosse da una conclusione anticipata: l’irragionevole durata del processo penale è causata da carenze di tipo organizzativo e non di tipo normativo.

Sul punto, infatti il Prof. Stile ha precisato in una prima considerazione che “la ragionevole durata del processo penale” è un concetto relativo, dal momento che la ragionevolezza dipende dalla struttura del processo ed è, inevitabilmente connessa – e questa è la seconda riflessione- alla struttura dello specifico giudizio.

Ultima, ma non meno importante considerazione: la ragionevole durata del processo penale  può dipendere anche da altri fattori, quali: la natura del caso oggetto del giudizio, la tipologia di reato e  la serietà del caso, che è cosa ben diversa  dalla complessità del caso.

La complessità del caso, infatti, può rappresentare l’aspetto patologico ed incidere negativamente sulla durata del processo penale, essa può derivare dalla mediaticità del caso.

Eppure, ha sostenuto il Prof. Stile sono ben altre le cause che incidono sulla durata del processo penale.

Un veloce richiamo alle statistiche ministeriali del 2006 rafforza la conclusione: la patologica durata del processo è causata dalla persistente e mai affrontata crisi del sistema, che rappresenta la ragione principale della violazione del diritto costituzionalmente protetto rappresentato proprio dalla ragionevole durata del processo penale.

Volendo individuare dei possibili rimedi, è necessario una rivisitazione non della normativa vigente, ma dell’organizzazione, onde evitare errori e negligenze.

Sul punto il Prof.Stile  non ha ritenuto sufficiente il metodo della depenalizzazione c.d. “di massa” ma, al contrario, ha avanzato l’ipotesi di una “depenalizzazione dei fatti” ovvero l’attribuzione a ciascun reato di una soglia di punibilità collocata tra l’irrilevanza e la sufficiente rilevanza, individuando, tra queste, una fase intermedia, di scarsa rilevanza, per la quale si può stabilire una sanzione amministrativa oblabile tale da consentire una giustizia penale rapida.

In opposizione  a quanto affermato dal Prof. Stile, il Dott. Sergio Amato – autore del secondo intervento - ha sostenuto che la crisi della durata del processo penale non deriva da problemi di carattere organizzativo, ma dal fallimento del rito accusatorio, tanto nella fase delle indagini, quanto in quella più propriamente processuale.

Con riguardo a tale fase, il Dott. Amato ha richiamato numerosi esempi di orpelli processuali che andrebbero ad appesantire il sistema: l’istituto dell’udienza preliminare che rappresenterebbe addirittura un terzo grado di merito, la prassi consolidata del c.d. patteggiamento in appello, le norme che disciplinano l’escussione dei verbalizzanti di p.g. in dibattimento, il sistema delle notifiche al doppio difensore.

Sicchè, a detta del magistrato non è corretto sostenere che il problema della organizzazione degli uffici giudiziari è causa della irragionevole durata del processo, in quanto l’aspetto patologico è causato dal sistema normativo di riferimento.

Non è alieno da censure il sottosistema dell’esecuzione della pena: questo non dà buoni frutti né  sotto l’aspetto della general-prevenzione, né sotto l’aspetto della special-prevenzione.  Pertanto la soluzione alla irragionevole durata dei processi è rappresentata, per il Dott. Amato, dall’intervento normativo sul sistema della pena, in una ad una cospicua ulteriore depenalizzazione di fatti non più avvertiti di allarme sociale.

Nel terzo intervento, il Dott. Cons. Antonio Laudati, all’irragionevole durata dei processi ha inevitabilmente collegato la crisi storica della giustizia penale in Italia.

Il momento di crisi della giustizia - intesa anche e soprattutto come violazione dei diritti dell’imputato-, ha costretto il legislatore ad intervenire con la c.d. legge Pinto.

Per effetto di tale legge, infatti, la lentezza della giustizia è, oggi, anche causa diretta di spese a carico dello Stato mediante il riconoscimento all’imputato del diritto all’equa riparazione allorché abbia subito i tempi non ragionevoli di un processo.

Da tale crisi derivano almeno tre effetti: 1) drastica riduzione delle garanzie per l’imputato; 2) insicurezza dei cittadini; 3) inadeguatezza del sistema giustizia rispetto agli altri in cui è organizzata la nostra società.

Rispetto a tali gravi lacune il dott. Laudati ha indicato dei rimedi:1) rivisitazione del metodo di lavoro utilizzato per le riforme, così da assicurare il diritto alla sicurezza e la sicurezza delle garanzie e dei diritti; 2) comparazione con altri sistemi; 3) interventi legislativi che vadano ad incidere sul processo, sul diritto penale, sull’ordinamento penale, sull’organizzazione e perché no sull’Ordinamento degli avvocati.

Solo così, ha sostenuto il Dott. Laudati, è possibile garantire un giusto processo.

L’Avv. Valerio Spigarelli ha curato il quarto intervento.

Immediata è stata la critica mossa alla metodologia utilizzata dai precedenti relatori nell’affrontare il tema del convegno: non sempre, ha sostenuto Spigarelli, celere significa bene, atteso che la sommarietà è nemica delle garanzie.

Il problema non è discutere sui principi del rito accusatorio, ma è, al contrario, individuare il perché della durata del processo e verificare il possibile “taglio” dei tempi alla luce dell’art. 111 della Costituzione nell’ambito del quale il nostro processo trova il modello.

A tale premessa è seguita la lettura di alcuni dati relativi ad una indagine statistica condotta presso il Tribunale di Roma  dalla Camera Penale e successivamente dall’Eurispes, al fine di individuare le cause della irragionevole durata dei processi presso il foro romano.

Ebbene, dal dato statistico l’Avv. Spinarelli ha tratto le sue conclusioni: le aporie organizzative vanno eliminate prima di un qualsivoglia intervento normativo sicchè la ragionevole durata del processo deve essere collegata ad una idea di efficienza del processo inteso come meccanismo regolato dalle garanzie ( tra queste la ragionevole durata) e in primis i diritti dell’imputato.

L’Avv. Claudio Botti che ha relazionato nel corso del quinto intervento ha ancorato la ragionevole durata del processo al tempo del processo, inserito con la modifica dell’art. 111 della  Costituzione.

L’irragionevole durata del processo è determinata dall’abuso delle funzioni del processo, inteso come abuso delle parti, ovvero del giudice, del pubblico ministero e del difensore che, nella qualità di protagonisti devono semplicemente condividere delle regole, ma non disporne arbitrariamente.

Sicché l’Avv. Botti ha sostenuto che la ragionevole durata del processo sia un problema normativo e che le modifiche legislative non possono superare la naturale funzione del processo come momento di accertamento della verità nel contraddittorio tra le parti per attribuirgli, erroneamente, una funzione risolutiva e/o preventiva.

Importante, dunque, è l’intervento di sistema, ed in particolare la modifica deve riguardare il  codice di procedura penale: basti pensare alle norme che disciplinano il mutamento dei giudici naturali, dei collegi e, dunque, al rapporto tra giudice e prova.

Le conclusioni sono state affidate all’Avv. Luigi Petrillo che nell’evidenziare il rilevante contributo apportato da ciascuno dei relatori attraverso interventi dal  contenuto importante e costruttivo, ha proposto una serie di possibili rimedi alla irragionevole durata del processo penale, definita come disastrosa sotto il profilo generale e ancor di più nell’ambito provinciale.

Le statiche richiamate richiedono l’impegno culturale di tutti gli operatori del diritto, affinché si possa superare il momento di crisi, attraverso una revisione di tutti i meccanismi rivelatisi insufficienti, senza sconvolgere, però, il codice del 1988.

In particolare tre sarebbero le direttive da seguire:

  1. revisione strutturale della macchina della giustizia (più specificamente: revisione dei sistemi di cancelleria e segreteria);

  2. revisione delle norme di procedura penale che disciplinano il sistema delle notifiche e delle citazioni là dove questo non necessariamente comporta una perdita delle garanzie;

  3. conservazione delle garanzie difensive dell’imputato, che nulla hanno a che vedere con la dilatazione dei tempi del processo penale.

"L’ ECCESSIVA DURATA DEL PROCESSO PENALE: RAGIONI, COSTI, RIMEDI. "

Processo Penale in Italia

Tavola rotonda organizzata dalla Camera Penale di Avellino e dall' Ordine degli Avvocati della Provincia di Avellino

Venerdì 23 maggio 2008, presso l' Auditorium della Banca della Campania - Centro direzionale Collina Liguorini Avellino. si è tenuta una tavola rotonda su “L'eccessiva durata del Processo Penale: ragioni, costi, rimedi” .

Organizzata dalla Camera Penale Irpina e dall’Ordine degli Avvocati di Avellino, l’iniziativa, coordinata dall’avvocato Augusta dell’Erario, della Scuola di formazione della Camera Penale Irpina, e dall’avvocato Edoardo Volino, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino,

L'incontro ha visto susseguirsi gli interventi del professore Alfonso Maria Stile (ordinario di Diritto Penale Università degli Studi di Roma), del magistrato Sergio Amato (pubblico ministero Procura della Repubblica di Napoli), dell’avvocato Valerio Spigarelli (Responsabile del Centro Studi dell’ Unione delle Camere Penali Italiane “A.Marongiu”), dell’avvocato  Claudio Botti (Camera Penale di Napoli) e del dottor Antonio Laudati (Direttore Affari Penali Ministero della Giustizia).

Le conclusioni sono state affidate all'avvocato Luigi Petrillo, presidente della camera Penale di Avellino

Brevi Note sul tema

Il tema dell’ eccessiva durata del processo penale rappresenta uno dei versanti di riforma su cui le forze politiche e di governo del Paese dovranno necessariamente confrontarsi nell’ immediato futuro dopo che l’ inefficienza della risposta penale è stata costantemente additata nel corso della recente campagna elettorale e da tutti gli schieramenti politici, come uno dei fattori di rischio per l’ ordinata convivenza della nostra comunità statuale.

I risultati delle analisi statistiche condotte dalla competente Direzione generale del Ministero della Giustizia rassegnano indubitabilmente una situazione oggettiva per la quale la macchina giustizia di anno in anno smaltisce meno procedimenti di quelli che sopravvengono: il risultato è, da una parte la pendenza – all’ ottobre 2006 - di ben 1.829.948 iscrizioni di notizie di reato, dall’ altro la dilatazione dei tempi medi di definizione dei procedimenti che, in alcune realtà, hanno superato per il solo primo grado i sei anni.

Sull’ individuazione delle cause del fenomeno è in atto tra gli operatori del diritto un dibattito dai toni, a volte, anche acceso: si contrappongono le tesi di chi ritiene che l’ eccessiva durata del procedimento penale sia sostanzialmente determinata da un eccesso di formalità e garanzie in favore dell’ indagato/imputato, quella di chi sostiene che, viceversa, i tempi di definizione delle cause penali siano appesantiti da inefficienze ordinamentali, quella, infine, di chi sostiene che la causa dello scompenso sia da ricercare nell’ oramai inattuale regola dell’ obbligatorietà dell’ azione penale.

Ovviamente, a ciascuna di tali analisi corrisponde una diversa ricetta per la soluzione del problema: a tutte è comune la considerazione che la L.89/01 (la cd.Legge Pinto), varata allo scopo di sanzionare la violazione del termine ragionevole del processo e di evitare il continuo ricorso alla Corte di Strasburgo, non ha svolto alcuna efficace funzione deterrente.

Scopo della tavola rotonda promossa dalla Camera Penale Irpina, nell’ ambito del Piano dell’ Offerta Formativa annuale stabilito dall’ Ordine degli Avvocati di Avellino, è stato, così, quello di fare il punto della situazione sia nella prospettiva statistica, sia in quella normativa, sia in funzione dell’ individuazione delle misure idonee quantomeno a ridurre l’ impasse in cui versa il processo penale, senza abdicare ad alcuna delle garanzie poste a presidio della presunzione d’ innocenza dell’ imputato e del pieno esercizio del suo diritto di difesa, che costituiscono i punti di riferimento indiscutibili dell’ azione divulgativa e politica dell’ avvocatura penale italiana.

 

Segreteria Organizzativa:

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